Sono di competenza del giudice di pace:
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro;
- le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 20.000,00 euro.
Per cause civili di valore fino 1.100,00 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il giudice di pace decide secondo equità.
Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici (cause di lavoro e cause matrimoniali).
Il cittadino può, inoltre, rivolgersi al giudice di pace se:
- ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di competenza;
- vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;
- vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;
- vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.