Testo completo
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COMUNE DI SANT'ARCANGELO
Provincia di Potenza
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello Art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Il Sindaco rende noto che a norma dell’ art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, si procederà alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello.
Ricorda che i requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:
a) possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore i 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado, per le Corti d’Assise e di Scuola Media di secondo livello per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati, e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tutti coloro che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso di tutti i requisiti sopra descritti, possono presentare domanda d’iscrizione sul sito internet del Comune di Sant’Arcangelo entro il 31 luglio p.v. al seguente indirizzo Servizi/Anagrafe e Stato Civile/Iscrizioni e cancellazioni o cliccando su:
Essendo l’Ufficio di Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Per tutte le informazioni si rimanda all'allegato.